Loading...

Separazione e divorzio

Diritto di famiglia a Como -Studio Legale Avv. Ortelli

Diritto di famiglia

Lo studio offre consulenza ed assistenza legale, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, in tutte le vicende legate al diritto di famiglia, ovvero quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti famigliari e che si occupa delle controversie relative ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e figli sia all’interno che al di fuori del vincolo matrimoniale.

Lo studio, data l’estrema rilevanza e delicatezza della materia, attribuisce grande importanza alla possibilità di trovare una soluzione conciliativa tra i coniugi anche attraverso l’utilizzo dello strumento della negoziazione assistita (sul funzionamento della procedura, vedasi l’articolo la negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio).

Lo studio si avvale, altresì, dell’assistenza di professionisti e consulenti esterni, quali, a titolo esemplificativo, psicologi, mediatori familiari, che, soprattutto in presenza di figli, cercano di trovare la soluzione migliore per il nucleo familiare.

Fornisce, altresì, assistenza nelle controversie riconducibili all’ambito del diritto della persona ed, in particolare, nelle procedure di amministrazione di sostegno e di tutela (sul punto, vedasi l'articolo Amministrazione di sostegno: come funziona?).

Nello specifico, lo studio si occupa di:

- separazioni e divorzi anche mediante lo strumento della negoziazione assistita;

- modifica delle condizioni di separazione e divorzio;

- affidamento e mantenimento dei figli anche in famiglie di fatto;

- nomina tutore, curatore ed amministratore di sostegno per i c.d. soggetti fragili.

***

Cosa si intende per separazione personale dei coniugi?

La separazione costituisce un rimedio alla crisi coniugale, che non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne attenua gli effetti, sospendendo alcuni doveri, senza che, tuttavia, vengano definitivamente meno.

In particolare, con la separazione viene meno il dovere di coabitazione, il dovere di fedeltà e di collaborazione. Permane, invece, l'obbligo di assistenza morale e materiale, nonché di reciproco rispetto.

La separazione è disciplinata dall'art. 150 c.c. che testualmente recita:

"E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi".

Si tratta di un istituto che generalmente precede il divorzio, ma che può, altresì, avere una valenza autonoma sia temporanea che definitiva, nel caso in cui non si voglia, successivamente, procedere con il divorzio, continuando ad applicare al rapporto la disciplina della separazione.

La separazione, a differenza del divorzio, non produce effetti definitivi, ragion per cui si può sempre optare per una riconciliazione che non prevede alcuna particolare formalità e che fa cessare gli effetti della separazione.

La separazione può essere consensuale nel momento in cui i coniugi trovano un accordo sulle condizioni da adottare, oppure giudiziale, se dichiarata con sentenza dal Giudice.

Cosa si intende per divorzio?

La crisi famigliare se e quando assume il carattere della irreversibilità, può sfociare nel divorzio, che rappresenta lo strumento giuridico mediante il quale è possibile sciogliere il matrimonio celebrato solo civilmente oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio c.d concordatario, ossia quello che sulla base di specifici accordi tra lo Stato italiano e la chiesa cattolica, pur essendosi celebrato in chiesa è stato trascritto nei registri dello stato civile e, per tale ragione, spiega effetti anche civilistici. Il vincolo religioso, invece, resta indissolubile.

La pronuncia di divorzio esige l'accertamento dei seguenti presupposti:

  • l'inequivoca cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
  • la volontà di porre fine al vincolo coniugale per essere venuta meno l'affectio maritalis (ovvero l'amore tra i coniugi);
  • l'esistenza di una delle cause indicate nell'art. 3) della legge divorzile.

Il divorzio, al contrario della separazione, produce alcuni effetti definitivi che consistono nella riacquisizione dello stato di libero e nella perdita del cognome maritale per la moglie. Viene, inoltre, meno il dovere di coabitazione, di fedeltà, di assistenza morale e materiale e di collaborazione.

Il divorzio può essere congiunto (consensuale) o giudiziale a seconda che i coniugi riescano o meno a trovare un accordo sulle relative condizioni.

Il termine per la proposizione della domanda di divorzio è di un anno per le separazioni giudiziali e di sei mesi per quelle consensuali.

Il termine si riferisce alla durata minima del periodo di separazione ininterrotta che autorizza i coniugi a proporre legittimamente la domanda di divorzio.

Tale termine decorre dalla data di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale che si è occupato della loro separazione, oppure dalla data del raggiunto accordo/autorizzazione in caso si sia optato per la procedura di negoziazione assistita.

***

Lo studio legale Avv. Simone Ortelli con sede a Como, si occupa di assistere i Clienti in tutte le principali fattispecie che riguardano il diritto di famiglia mettendo a disposizione della propria Clientela una consulenza professionale, mirata ed accurata.