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Il Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 243/23 ha statuito che il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto, deve fornire la prova dell’esistenza del contratto ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore, spettando a quest’ultimo provare l’esatto adempimento della prestazione.
Causa seguita da Simone Ortelli
Con atto di citazione ritualmente notificato Tizio avanzava richiesta di condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE n. 261/2004, a seguito della cancellazione del volo aereo con prenotazione online del giorno 07/07/2022 in partenza da Catania e diretto a Milano Malpensa delle ore 19,20 con arrivo previsto per le ore 21,15, sul quale l’attore avrebbe dovuto imbarcarsi.
A fondamento della propria pretesa, l’attore deduceva che la cancellazione risultava del tutto priva di giustificazioni e veniva comunicata solo alle ore 21,30 c.a., senza che venisse disposta idonea precedente informativa e corrisposta alcuna somma a titolo di compensazione pecuniaria od effettuata offerta di riprotezione su altro volo.
L’attore, pertanto, si vedeva costretto ad acquistare altro biglietto aereo con diversa compagnia aerea poiché, per motivi di lavoro, doveva giungere a Milano non oltre la sera stessa del giorno di partenza (ndr 07/07/2022).
Risultando vano ogni tentativo di componimento bonario della vicenda si rendeva, pertanto, necessario adire la competente autorità giudiziaria.
La resistente non si costituiva in giudizio ed, alla prima udienza, ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel caso di specie, risultava, quindi, fondamentale accertare che parte attrice avesse fornito la prova dell’esistenza del contratto di trasporto e che la stessa avesse allegato l’inadempimento, consistito appunto nel fatto che il volo fosse stato cancellato.
Il Giudice di Pace adìto ha propeso per l’accoglimento della domanda attorea.
La pronuncia in esame, infatti, ha ribadito il principio ormai consolidatosi sia all’interno della giurisprudenza di merito che di quella di legittimità in base al quale “il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore, spettando a quest’ultimo dimostrare l’esatto adempimento della prestazione ovvero l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento Ce 261 del 2004” (ex pluribus Cass. Civ., Sez. III n. 24547/2018).
Il giudice ha ritenuto che l’attore avesse correttamente fornito tale prova.
La circostanza, infatti, che la convenuta sia rimasta contumace e che non abbia mai smentito i fatti dedotti, fa sì che sulla base del principio enunciato dalla Suprema Corte di Legittimità, in tema di ripartizione dell’onere della prova, gli stessi si considerino provati.
Per tale ragione, si è ritenuto provato che la compagnia aerea convenuta non si fosse attenuta a quanto prescritto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 in materia di ritardo/cancellazione dei voli e conseguenti risarcimenti ai passeggeri.
La convenuta è stata, pertanto, condannata al pagamento in favore dell’attore della somma di € 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria, a causa della cancellazione del volo, così come prevede l’art. 7 del Regolamento Comunitario n. 261/2004, oltre naturalmente alle rifusione delle spese di lite.
Lo scrivente ritiene di condividere quanto statuito dal Giudice di Pace di Milano con la pronuncia in esame, in quanto la decisione risulta conforme all’ormai consolidatasi giurisprudenza in merito.
Simone Ortelli - Avvocato