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Il Tribunale Ordinario di Como con sentenza n. 89/22 ha statuito che la contestazione disciplinare produce i propri effetti dal momento in cui è rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale restando, invece, irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario.
Causa seguita da Simone Ortelli
Con ricorso ritualmente notificato Tizia, dipendente di un salone di acconciatura, impugnava il licenziamento per giusta causa per violazione dei termini a difesa previsti dall’art. 7 co. 2 e 5 l. 300/1970 e dall’art. 42 CCNL - Acconciatura ed Estetica.
A fondamento della propria pretesa, la ricorrente deduceva che non le era stato consentito di presentare le proprie giustificazioni alla contestazione disciplinare, in quanto prima ancora della scadenza del termine assegnatole di 5 giorni, le era stata recapitata la lettera di licenziamento ove si faceva riferimento proprio alla mancanza delle sue giustificazioni.
La resistente si costituiva in giudizio contestando integralmente il fondamento della pretesa e ribadendo la legittimità dell’irrogato licenziamento per giusta causa.
Nel caso di specie, risultava, quindi, fondamentale stabilire in quale momento la lavoratrice avesse avuto conoscenza della lettera di contestazione, tenuto conto che il portalettere non aveva potuto consegnarla e, pertanto, aveva lasciato l’avviso di giacenza presso l’abitazione della medesima; la dipendente, infatti, si era recata solo in un secondo momento a ritirare il plico presso l’ufficio postale.
Il Tribunale ha propeso per il rigetto dell’impugnazione del licenziamento per giusta causa.
La pronuncia in esame ha ribadito il principio ormai consolidatosi sia all’interno della giurisprudenza di merito che di quella di legittimità in base al quale, essendo il licenziamento un atto unilaterale recettizio lo stesso “si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario” (Cass. civ. n. 23589/2018, conf. Caso. civ. n. 6256/2016).
Il giudice ha, altresì, ritenuto che detto principio potesse estendersi logicamente, in via analogica, anche alla lettera contenente la contestazione disciplinare.
Per tale ragione, non ha alcun rilievo, ai fini del rispetto del termine di 5 giorni, la circostanza che la dipendente abbia avuto la concreta possibilità di recarsi all’ufficio postale per ritirare la raccomandata solo in un momento successivo.
La contestazione disciplinare è, pertanto, validamente effettuata nel momento in cui viene rilasciato l’avviso di giacenza.
La sentenza in esame ha, inoltre, affrontato il tema della proporzionalità dell’irrogata sanzione rispetto alla condotta tenuta dalla lavoratrice ed oggetto della contestazione disciplinare.
La decisione ha considerato la sanzione assolutamente legittima confermando, pertanto, la giusta causa del licenziamento.
Lo scrivente ritiene di condividere quanto statuito dal Tribunale con la pronuncia in esame, in quanto la decisione risulta conforme all’ormai consolidatasi giurisprudenza in merito.
Simone Ortelli - Avvocato
Trib. di Como - Sent. n. 89-22