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Superbonus 110%: delibera condominiale annullabile se l’argomento non è inserito nell’ordine del giorno

  • 18/03/2022

Superbonus 110%: delibera annullabile...

Il Tribunale di Pavia con sentenza n. 234 del 24/02/2022 ha statuito che è annullabile, poiché in contrasto con l’art. 66 disp. att. c.c., la delibera condominiale che contenga al suo interno la discussione di un punto non previsto nell’ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione.

LA VICENDA IN ESAME

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizia conveniva in giudizio il condominio onde ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento di una delibera assembleare nella parte in cui aveva ad oggetto l’approvazione di un punto non espressamente inserito nell’ordine del giorno della lettera di convocazione dell’assemblea. In particolare, l’argomento non indicato riguardava lo studio di fattibilità in ordine ad interventi soggetti al Superbonus 110%.

A fondamento della propria pretesa l’attrice deduceva di aver ricevuto lettera di convocazione nella quale veniva indicato un unico punto all’ordine del giorno. Una volta, però, pervenuto il verbale di assemblea emergeva che, in realtà, si fosse discusso e deliberato anche su un ulteriore argomento. Tale condotta, a detta di parte attrice, violava l’art. 66 disp. att. c.c.; inoltre i lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1135 c.c., avrebbero dovuto essere approvati con assemblea straordinaria.

Il condominio non si costituiva in giudizio rimanendo, pertanto, contumace.

LA DECISIONE DEL GIUDICE

Il Tribunale ha propeso per l’accoglimento della domanda attorea con conseguente declaratoria di  annullamento della delibera de qua nella parte oggetto di impugnazione.

La pronuncia in esame consente di formulare alcune brevi considerazioni in ordine a questioni giuridiche sia di carattere sostanziale che processuale.

Quanto al primo profilo, ovvero in merito agli effetti della violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., si evidenzia che, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., tutti i condomini hanno diritto di essere preventivamente informati circa gli argomenti di cui si discuterà in assemblea. Ciò al fine di permettere agli stessi di decidere con cognizione di causa se parteciparvi o meno. Per tale ragione, la lettera di convocazione deve contenere l’elenco dei punti da discutere all’ordine del giorno.

In merito al contenuto della lettera di convocazione, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “ai fini della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi specificatamente sia pure non in modo analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare sì da consentire a ciascun condomino di comprendere esattamente il tenore e l’importanza e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione all’opportunità o meno di partecipare sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” (cfr. Cass. Civ. n. 21449 del 19/10/2010, Cass. Civ. n. 14560 del 30/07/2004 e Cass. Civ. n. 13229 del 16/05/2019).

L’attrice stante il contenuto dell’avviso di convocazione che indicava solamente un solo punto all’ordine del giorno aveva legittimamente ritenuto di non partecipare all’assemblea.

Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha rilevato fosse sufficiente l’accertamento dell’omessa, irregolare o incompleta convocazione per disporre l’annullamento della delibera assembleare precisando, altresì, che “l’interesse all’impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1137 c.c., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell’ente gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio” (Cass. Civ. n. 11214 del 10/05/2013).

Facendo suo il sopra richiamato principio giuridico, il Tribunale correttamente rilevava che “….l’approvazione della delibera indubbiamente mutava i rapporti giuridici tra i singoli condomini e l’ente di decisione, su aspetto particolarmente significativo quale la decisione di approvazione in ordine ai lavori sul super bonus”; concludeva, pertanto, che “la delibera di cui al punto n. 2 risulta adottata in violazione dell’art. 66 disp. att. c.c. per aver inviato una comunicazione incompleta”.

Quanto al secondo profilo di carattere strettamente processuale, in merito all’applicazione dell’art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove) nei confronti della parte regolarmente convenuta in giudizio e non costituitasi, il Tribunale ha considerato la contumacia del convenuto quale elemento corroborante le circostanze dedotte dall’attrice.

Nello specifico, il Tribunale ha enucleato il seguente principio di diritto “se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, pur tuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del condominio convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall’esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l’atto di citazione già conteneva nel suo corpo un’analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall’attore……Tale conclusione si giustifica a fortiori nella fattispecie in esame in cui il condominio aveva ricevuto in fase precedente al giudizio invito all’incontro di mediazione a cui non aveva aderito.

Lo scrivente ritiene di condividere quanto statuito dal Tribunale con la pronuncia in esame, in quanto la condotta tenuta da una parte può, senza ombra di dubbio, costituire unica e sufficiente fonte di prova, oltre che elemento di valutazione delle risultanze acquisite.

Avv. Simone Ortelli