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RECUPERO CREDITI: Come funziona?

  • 15/02/2022

recupero crediti

Il recupero crediti ovvero la procedura volta ad ottenere dal debitore la corresponsione di quanto dovuto in forza di un’obbligazione, può articolarsi sostanzialmente nelle seguenti fasi:

- fase stragiudiziale;
- fase giudiziale.

Fase stragiudiziale

Quando il debitore, nonostante i ripetuti solleciti, non provvede al pagamento, la prima cosa da fare è rivolgersi ad un legale affinché con l’invio di una lettera di intervento costituisca in mora il debitore intimando formalmente il pagamento entro un termine che, generalmente, non supera i  quindici giorni. A seconda delle specifiche situazioni può essere concesso anche un termine di pagamento sensibilmente ridotto.
La costituzione in mora comporta per il debitore la produzione dei seguenti effetti:

- inizio della decorrenza degli interessi moratori;
- l’interruzione del termine di prescrizione (cfr. art. 2943 c.c.);
- l’obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno;
- il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.   

Tra le due fasi, la stragiudiziale è anche quella che prevede meno costi da sostenere/anticipare per il creditore (eventuale costo vivo della racc. a.r. e compensi del professionista incaricato). Tale attività, infatti, è finalizzata ad ottenere quanto dovuto con il mero invio da parte del legale di una “diffida di pagamento” al debitore inadempiente.
Qualora la fase stragiudiziale non ottenga il risultato sperato si dovrà passare alla fase giudiziale. 

Fase Giudiziale

Decreto Ingiuntivo

La fase giudiziale si apre con il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero un atto con il quale il legale, in presenza di determinati presupposti, chiede al Giudice competente di ingiungere al debitore il pagamento di quanto dovuto. Si precisa che non tutti i crediti legittimano la richiesta di un decreto ingiuntivo. Nel caso in cui i presupposti non sussistano, bisognerà agire sempre giudizialmente, ma con una procedura ben più lunga.
La procedura volta alla richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo è abbastanza celere poiché si tratta di un procedimento sommario e non di un vero e proprio processo.
Una volta ottenuto il decreto dall’organo giudiziario competente, lo stesso va notificato al debitore, pena la sua inefficacia, nel termine di 60 (sessanta) giorni.

Precetto

Una volta venuti in possesso del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, assegno, titoli cambiari, etc), si può procedere, nel caso in cui il debitore continui a rimanere inadempiente, con il recupero forzoso del credito (esecuzione forzata). Primo atto prodromico all’esecuzione è l’atto di precetto (ndr ad onor del vero viene considerato unanimemente dalla giurisprudenza un atto stragiudiziale) con il quale il creditore in forza di un titolo esecutivo intima al debitore di provvedere al pagamento del dovuto in un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni.
Il precetto deve, altresì, contenere l’avviso al debitore intimato che, in assenza di pagamento nel termine indicato, si procederà ad esecuzione forzata attraverso lo strumento del pignoramento dei beni.
Il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua notificazione non viene iniziata l’esecuzione.

Esecuzione forzata

Notificato il precetto al debitore e decorsi 10 (dieci) giorni, al creditore che non abbia ancora ottenuto il pagamento spontaneo del dovuto, non resta altro che procedere con l’esecuzione aggredendo uno o più beni del debitore, mediante lo strumento del pignoramento.
I beni da aggredire possono essere di diversa natura: mobili o immobili. Nel primo caso si parla di esecuzione mobiliare, nel secondo di esecuzione immobiliare.
Nello specifico, il pignoramento mobiliare può essere eseguito presso la residenza o la sede del debitore con asportazione ad opera dell’ufficiale giudiziario di beni c.d. pignorabili.
Il pignoramento immobiliare, invece, ha oggetto i beni immobili di proprietà esclusiva od in comproprietà del debitore.
Altra forma di pignoramento è il c.d. pignoramento presso terzi che consente di aggredire crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi, ovvero che non si trovano in suo diretto possesso.
I pignoramenti presso terzi più tipici sono il pignoramento di una quota dello stipendio del debitore ed il pignoramento dei conti correnti bancari.

Lo studio legale dell'Avv. Simone Ortelli offre consulenza ed assistenza, stragiudiziale e giudiziale, onde consentire al Cliente il recupero dei crediti insoluti.

Avv. Simone Ortelli