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Multa per guida con l'uso di cellulare: no sanzione amministrativa se ricorre lo stato di necessità

  • 14/02/2022

cellulare

Il Giudice di Pace di Monza con sentenza n. 832/17 del 11/04/2017 ha statuito che il contatto telefonico necessitato dall’urgenza, permette di giustificare il comportamento contra legem del conducente che, nella specie, era consistito nella violazione dell’art. 173 CDS (circolazione con uso del cellulare).

La vicenda in esame

In una opposizione a sanzione amministrativa, il ricorrente sosteneva di essersi trovato alla guida con il cellulare poiché aveva dovuto rispondere ad una telefonata urgente della moglie che lo stava mettendo a conoscenza del fatto che il figlio, di soli quattro mesi, che versava in gravissime condizioni di salute sin dalla nascita, aveva in corso, proprio in quel momento, una forte crisi respiratoria.
Deduceva il ricorrente che l’urgenza della telefonata faceva scattare lo stato di necessità il quale costituisce una sorta di giustificazione all'uso del telefonino e, quindi, impedisce la comminazione della relativa sanzione amministrativa. A sostegno della propria tesi allegava relativa documentazione attestante le effettive condizioni di salute del figlio.
Chiedeva, pertanto, sulla scorta delle deduzioni di cui sopra l’accoglimento dell’opposizione.

La decisione del giudice

Il Giudice, riscontrato che la documentazione versata in atti dall’opponente permetteva di poter giustificare il suo comportamento contra legem e che risultava, altresì, verosimile quanto da lui sostenuto: contatto telefonico necessitato da una violenta crisi respiratoria di suo figlio, accoglieva l’opposizione ed annullava il provvedimento applicativo della relativa sanzione.

Così, nel caso di specie, per l’utilizzo del cellulare alla guida, necessitato dall’urgenza della telefonata, dovrà ritenersi applicabile la “scriminante" dello stato di necessità che impedirà, pertanto, la comminazione della relativa sanzione amministrativa.

Sul punto, vedasi la relativa sentenza cliccando qui.

Avv. Simone Ortelli