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Secondo una "recente" pronuncia della giurisprudenza di merito, il cambio di collocamento/residenza, a seguito della volontà espressa dal minore, dovrebbe, di per sè, portare a disciplinare diversamente il versamento dell’assegno di mantenimento originariamente previsto in capo al genitore non collocatario.
Il Tribunale Ordinario di Roma ha, infatti, statuito che, ai fini del collocamento dei minori, rileva il loro desiderio di stare con un genitore espresso in sede di audizione davanti al giudice, il quale può provvedere a modificare la situazione precedente revocando il contributo per il mantenimento dei figli in capo al genitore tenuto al relativo versamento (Tribunale di Roma, sez. prima civile, del 16 maggio 2017).