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Di introduzione abbastanza recente nel ns. ordinamento giuridico (cfr. art. 6 del D.L. n. 132/2014) è la possibilità per i coniugi di concludere una convenzione di negoziazione assistita onde giungere ad una separazione consensuale od ad un divorzio congiunto od alla modifica congiunta delle condizioni di separazione e divorzio precedentemente concordate.
Tale strumento, da un punto di vista strettamente pratico, consente, con una procedura molto più snella, di pervenire alla separazione od al divorzio bypassando l’udienza presidenziale avanti il Tribunale competente. Anche la tempistica con cui si ottiene il provvedimento di autorizzazione all’accordo da parte dell’organo giudiziario adito è di gran lunga inferiore. Normalmente 3/4 giorni dal deposito dell’accordo, ma, in alcuni casi, anche il giorno dopo il deposito.
Vengono, altresì, eliminati i costi vivi (contributo unificato) richiesti per l’introduzione dell’ordinario procedimento di separazione o divorzio avanti il Tribunale.
A tale procedura possono ricorrere anche i coniugi che abbiano dei figli.
La negoziazione esige l’assistenza necessaria degli avvocati. La norma prevede, infatti, l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
La procedura si svolge secondo le seguenti modalità:
1) viene redatta dapprima una convenzione che deve contenere l’attestazione da parte degli avvocati che gli stessi hanno tentato di riconciliare le parti, che le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e, nel caso vi siano figli minori, dell’importanza per gli stessi di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
2) viene, quindi, redatto con l’ausilio dei professionisti incaricati l’accordo contenente le condizioni di separazione o divorzio il cui contenuto è rimesso all’autonomia negoziale dei coniugi. Nell’accordo possono essere inserite, altresì, clausole che abbiano ad oggetto trasferimenti immobiliari. In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessaria l’assistenza di un notaio;
3) una volta depositato presso l’organo giudiziario competente, l’accordo deve superare il vaglio del pubblico ministero che in pratica ne autorizza le condizioni pattuite;
4) ottenuta l’autorizzazione, l’accordo va trasmesso, a cura di uno dei due avvocati, all’ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio è stato iscritto/trascritto per le relative annotazioni nell’atto di matrimonio.
In conclusione, tale strumento consente di intraprendere un percorso diverso e più veloce. Il legislatore, infatti, ha voluto offrire un canale alternativo per la risoluzione delle controversie in materia familiare caratterizzato dalla sostituzione dell’attività del giudice con quella di due o più professionisti.
Lo studio offre consulenza ed assistenza anche per la proposizione della sopra descritta procedura.