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Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Legittimità con la sentenza n. 32198/21 del 5/11/21 hanno statuito che “l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”.
In una procedura di divorzio, il Tribunale di Venezia statuiva l’obbligo dell’ex marito di corrispondere all’ex moglie un assegno divorzile.
L’uomo appellava la statuizione ed, in sede di impugnazione, veniva “eliminato” l’obbligo di corrispondere l’assegno mensile stante la stabile convivenza che la donna aveva, nel frattempo, intrapreso. La ex moglie contestava tale ricostruzione e proponeva ricorso per Cassazione.
Il ricorso veniva, pertanto, rimesso al Primo Presidente, affinché valutasse l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., avendo il Collegio rimettente, con la ordinanza interlocutoria n. 28995/2020 (vedasi articolo pubblicato su questo sito il 22/02/21), segnalato la presenza di un contrasto giurisprudenziale di particolare importanza che si può riassumere con il seguente quesito: può la semplice convivenza con una nuova persona determinare l'immediata ed automatica revoca dell'assegno divorzile?
La Suprema Corte di legittimità ha accolto il ricorso formulato dalla ex moglie (nella specie il secondo motivo) e cassando con rinvio la sentenza appellata ha affermato il seguente principio di diritto “l’instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio”.
In estrema sintesi, per la Cassazione una nuova e stabile convivenza, non fa venir automaticamente meno il diritto all’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge che, al contrario, lo conserva in funzione prettamente compensativa (ovvero una sorta di “risarcimento” per aver sacrificato la propria carriera lavorativa in favore della famiglia). L’instaurazione di una stabile convivenza fa, invece, venir meno la componente assistenziale dell’assegno divorzile anche per il futuro. Statuisce la Suprema Corte che “Il nuovo legame, infatti, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente”.
Avv. Simone Ortelli