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Decreto ingiuntivo ed ammissione al passivo fallimentare

  • 16/09/2020

credito

Sul tema, si segnala un interessante e peculiare orientamento enucleato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di merito, in forza del quale la dichiarazione di esecutività (per intervenuta definitività) del decreto ingiuntivo di cui all'art. 647 c.p.c, ha natura dichiarativa di un giudicato già verificatosi per effetto della mancata proposizione dell’opposizione nei termini previsti dalla legge.
Sulla scorta di tale orientamento, pertanto, sarebbe sufficiente, ai fini dell’ammissione al passivo, la produzione del decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto unitamente alla relata di notifica ed all’attestazione della cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. comprovante la mancata opposizione, rivestendo il provvedimento ex art. 647 c.p.c., apposto o meno successivamente alla dichiarazione di fallimento, un rilievo meramente formale.

Ammissione al passivo: cosa dice la giurisprudenza di merito

Sul punto hanno avuto modo di esprimersi, in un primo momento il Tribunale di Napoli, sez. VII civile, con sentenza del 10/04/2009 “per l’ammissione al passivo di un credito fondato su un decreto ingiuntivo non opposto nei termini (con scadenza di detti termini in data anteriore alla dichiarazione di fallimento) non è necessario che anche il decreto di esecutorietà sia intervenuto in data anteriore al fallimento, in quanto anche a voler riconoscere a tale ultimo decreto efficacia costitutiva dell’effetto di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo, non può dubitarsi dell’efficacia retroattiva dello stesso” ed, in un secondo momento, il Tribunale di Nola con ordinanza n. 796 del 17/06/2016 “… nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, la certificazione di cancelleria sulla mancanza di opposizioni pendenti è requisito sufficiente a reputare la definitività del decreto ingiuntivo. Ai fini dell’opponibilità del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto è sufficiente che il creditore produca quale prova della definitività il certificato di mancata opposizione rilasciato dalla cancelleria”.