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L’amministrazione di sostegno è uno strumento al quale possono rivolgersi le persone c.d. fragili che si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per effetto di una menomazione che può essere di natura sia fisica che psichica.
Tale istituto rappresenta una misura meno limitante rispetto agli altri istituti giuridici dell’interdizione e dell’inabilitazione che, al contrario, possono limitare la capacità del destinatario di compiere tutti gli atti personali e/o patrimoniali.
Rispetto a tali istituti, infatti, l’amministrazione di sostegno si configura come uno strumento più flessibile in quanto “cucibile" addosso al beneficiario a seconda delle diverse esigenze.
Questa figura viene, allo stato, preferita dai Tribunali poiché riduce al minimo la capacità di agire dell’amministrato lasciandogli, a seconda dei casi, la possibilità di agire per le proprie necessità personali.
Risulta, inoltre, uno strumento più veloce e meno costoso rispetto alle sopra citate “figure” dell’interdizione ed dell’inabilitazione.
La domanda si propone con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario. Legittimati a proporre la domanda sono il beneficiario stesso, i parenti sino al quarto grado, gli affini (parenti dell’altro coniuge) sino al secondo, il tutore, il curatore, il pubblico ministero e/o gli operatori socio sanitari che, per il loro ruolo, abbiano contezza di fatti per i quali è necessario aprire una procedura di amministrazione di sostegno.
Il Giudice Tutelare esperito l’esame del beneficiario (se capace di esprimersi) ed assunte le opportune informazioni dai parenti e dagli affini, provvede con decreto con il quale, se ne ricorrono i presupposti, dichiara aperta la procedura designando l’’amministratore ed attribuendo allo stesso i relativi poteri.
La scelta dell’amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario.
La persona dell’amministratore viene generalmente individuata nella sfera familiare del beneficiario.
E’ data, altresì, facoltà al beneficiario di indicare la persona dell’amministratore in previsione di una sua eventuale futura incapacità. Tale scelta può essere fatta mediante scrittura privata autenticata o con atto pubblico. Con le medesime modalità, è possibile revocare l’amministratore già indicato. Come detto, la scelta deve avvenire con riguardo al miglior interesse del beneficiario.
Il Giudice Tutelare naturalmente avrà sempre la facoltà di nominare un soggetto terzo ed estraneo al nucleo famigliare, così come potrà ad istanza di parte o d’ufficio, modificare/integrare, in qualsiasi momento, i provvedimenti precedentemente assunti.
Il decreto stabilirà, inoltre, la durata dell’incarico e la periodicità con la quale l’amministratore dovrà relazionare il Giudice Tutelare circa le operazioni svolte in favore del beneficiario.
Il soggetto destinatario della misura (beneficiario) non viene completamente limitato in quella che è la propria capacità d’agire, ma solo in relazione a determinati atti.
Nello specifico:
- l’amministrato conserva la capacità d’agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno che vengono stabiliti nel decreto di nomina/apertura della procedura;
- il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (cfr. art. 409 c.c.).
Generalmente l’amministrato conserva la capacità di sposarsi, fare testamento e riconoscere i propri figli.
Da quanto sopra, emerge come la misura dell’amministrazione di sostegno sia uno strumento estremamente duttile e flessibile che può essere modellato a seconda delle specifiche ipotesi e, soprattutto, in base alle concrete e reali esigenze dell’amministrato.
Viene, infatti, rimesso al decreto di nomina l’individuazione dei poteri di cui dispongono sia il beneficiario che l’amministratore di sostegno.
Lo studio offre consulenza ed assistenza anche nelle procedure riconducibili all’ambito del diritto alla persona ed, in particolare, nelle procedure di amministrazione di sostegno e di tutela.
Avv. Simone Ortelli